Utilizzo 5° Juniores in Serie D:
Delibera del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale nella seduta del 21.2.2008
proseguendo nella logica di continuità che lo vede allineato alla politica
intrapresa dalla LND da oltre 16 anni, che mira alla promozione e valorizzazione
del patrimonio giovanile italiano, premesso che le Società partecipanti il
campionato nazionale di Serie D si sono espresse, a seguito di una serie di
consultazioni attivate su base regionale nei mesi d’ottobre e novembre 2007, non
solo per la riconferma dell'obbligo d’utilizzo dei quattro giovani juniores in
vigore ormai da otto anni anche per il prossimo quadriennio (per la stagione
sportiva 2008/2009 un calciatore classe 1988, due 1989 e uno 1990) ma hanno
inoltre proposto e votato a maggioranza, di rendere obbligatorio sin dal
prossimo campionato di Serie D, l'utilizzo come 5° “giovane” di un calciatore
classe 1987, peraltro già impiegato dalle stesse compagini almeno da tre anni,
come progetto di mantenimento degli organici e quindi da utilizzare ancora per
un anno in campo, il migliore e più esperto "fuori quota";
che di questa precisa volontà è stata informata la LND, con lettera in data
5.12.07, con la quale è stato anche richiesto un incontro con la stessa Lega e
l'AIC, per verificare eventuali controindicazioni;
che nella medesima comunicazione alla LND è stato inoltre rappresentata la
necessità urgente di provvedere a definire la materia entro il 21 dicembre 2007,
poiché per quella data era in programma l'Assemblea delle Società;
che in linea con il disposto dell'art.35 del Regolamento LND, in data 28.12.07,
veniva pubblicato il C.U. N.63, in cui veniva formalizzata la normativa
sull'utilizzo dei giovani calciatori per il Campionato di Serie D, in analogia
operativa con quanto deliberato da tutti i Comitati della stessa Lega, in ogni
stagione sportiva;
che la LND con comunicazioni dell’8.1 e del 21.1 uu.ss. dapprima contestava la
validità del provvedimento assunto, e successivamente su pronuncia del Consiglio
Direttivo non ratificava il C.U. n.63 di cui innanzi;
che il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale nel rispetto della
decisione assunta dall’Organo Direttivo della LND, prendeva atto di quanto
stabilito e con comunicazione del 5.2 u.s. rappresentava che per procedere a
quanto richiesto riteneva necessario informare preventivamente le società;
che in data 13.2 u.s. la LND con altra comunicazione, chiedeva l'immediata
revoca del provvedimento, senza ulteriori indugi;
tutto quanto innanzi premesso
Il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale all'unanimità ha deliberato
di annullare il C.U. N.63 del 28.12.07, dichiarandone cessata ogni efficacia,e
per l’effetto, e riconfermato la normativa attualmente in vigore per l'utilizzo
dei giovani calciatori per la stagione sportiva 2008/2009, con l'obbligo
d’impiego in campo, in ogni gara ufficiale, di:
un calciatore classe 1988;
due calciatori classe 1989;
un calciatore classe 1990.