Utilizzo 5° Juniores in Serie D: Delibera del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale nella seduta del 21.2.2008 proseguendo nella logica di continuità che lo vede allineato alla politica intrapresa dalla LND da oltre 16 anni, che mira alla promozione e valorizzazione del patrimonio giovanile italiano, premesso che le Società partecipanti il campionato nazionale di Serie D si sono espresse, a seguito di una serie di consultazioni attivate su base regionale nei mesi d’ottobre e novembre 2007, non solo per la riconferma dell'obbligo d’utilizzo dei quattro giovani juniores in vigore ormai da otto anni anche per il prossimo quadriennio (per la stagione sportiva 2008/2009 un calciatore classe 1988, due 1989 e uno 1990) ma hanno inoltre proposto e votato a maggioranza, di rendere obbligatorio sin dal prossimo campionato di Serie D, l'utilizzo come 5° “giovane” di un calciatore classe 1987, peraltro già impiegato dalle stesse compagini almeno da tre anni, come progetto di mantenimento degli organici e quindi da utilizzare ancora per un anno in campo, il migliore e più esperto "fuori quota";
che di questa precisa volontà è stata informata la LND, con lettera in data 5.12.07, con la quale è stato anche richiesto un incontro con la stessa Lega e l'AIC, per verificare eventuali controindicazioni;
che nella medesima comunicazione alla LND è stato inoltre rappresentata la necessità urgente di provvedere a definire la materia entro il 21 dicembre 2007, poiché per quella data era in programma l'Assemblea delle Società;
che in linea con il disposto dell'art.35 del Regolamento LND, in data 28.12.07, veniva pubblicato il C.U. N.63, in cui veniva formalizzata la normativa sull'utilizzo dei giovani calciatori per il Campionato di Serie D, in analogia operativa con quanto deliberato da tutti i Comitati della stessa Lega, in ogni stagione sportiva;
che la LND con comunicazioni dell’8.1 e del 21.1 uu.ss. dapprima contestava la validità del provvedimento assunto, e successivamente su pronuncia del Consiglio Direttivo non ratificava il C.U. n.63 di cui innanzi;
che il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale nel rispetto della decisione assunta dall’Organo Direttivo della LND, prendeva atto di quanto stabilito e con comunicazione del 5.2 u.s. rappresentava che per procedere a quanto richiesto riteneva necessario informare preventivamente le società;
che in data 13.2 u.s. la LND con altra comunicazione, chiedeva l'immediata revoca del provvedimento, senza ulteriori indugi;

tutto quanto innanzi premesso

Il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale all'unanimità ha deliberato di annullare il C.U. N.63 del 28.12.07, dichiarandone cessata ogni efficacia,e per l’effetto, e riconfermato la normativa attualmente in vigore per l'utilizzo dei giovani calciatori per la stagione sportiva 2008/2009, con l'obbligo d’impiego in campo, in ogni gara ufficiale, di: